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Carente

Diclofenac Teva BV è attualmente carente

Diclofenac Teva BV, a base di Diclofenac dietilamina (sistema muscolo-scheletrico), risulta tra i medicinali temporaneamente carenti monitorati da AIFA. Carenza segnalata dal 18 aprile 2025.

Cosa fare

Esiste un equivalente con lo stesso principio attivo (Diclofenac dietilamina). Chiedi al farmacista l'alternativa equivalente; per terapie in corso conferma sempre con il medico.

Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G

In sintesi

Principio attivo
Diclofenac dietilamina
Codice ATC
M02AA15 · Sistema muscolo-scheletrico
Rimborsabilità
A Totale Carico Dell'Assistito
Equivalente
Si', disponibile
Carente dal
18 aprile 2025
Fine presunta
Non comunicata

Confezioni interessate

Forma e dosaggioAICTitolareCarente dalFine presunta
20 MG/G GEL" 1 TUBO IN AL DA 60 G047883095TEVA B.V.1 agosto 2025-
20 MG/G GEL" 1 TUBO IN AL DA 100 G047883107TEVA B.V.18 aprile 2025-

Motivo della carenza

Cessata commercializzazione definitiva

Fonte del dato: AIFA, Lista dei medicinali temporaneamente carenti.

Domande frequenti

Perché Diclofenac Teva BV è carente?
Secondo AIFA la carenza è dovuta a: cessata commercializzazione definitiva.
Quando torna disponibile Diclofenac Teva BV?
Il titolare non ha comunicato una data certa di rientro. Il farmaco resta nella lista AIFA finché la disponibilità non è ripristinata.
Esiste un'alternativa equivalente a Diclofenac Teva BV?
Sì, per Diclofenac Teva BV risulta disponibile un medicinale equivalente con lo stesso principio attivo (Diclofenac dietilamina). Il farmacista può proporre l'alternativa equivalente a parità di sostanza; per le terapie in corso conferma sempre con il medico.
Cosa fare se non trovo Diclofenac Teva BV in farmacia?
Indicazioni AIFA: Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G
Redazione Pharma.town
Scheda redatta e verificata da un farmacista abilitato
Avvertenza. Questa scheda ha scopo informativo e si basa sui dati pubblici AIFA aggiornati al 10 luglio 2026. Non sostituisce il parere del medico o del farmacista. Non interrompere ne modificare una terapia senza consulto medico.