Carente
Combitimor è attualmente carente
Combitimor, a base di Desametasone sodio fosfato + tobramicina (organi di senso), risulta tra i medicinali temporaneamente carenti monitorati da AIFA. Carenza segnalata dal 15 ottobre 2021.
Cosa fare
Esiste un equivalente con lo stesso principio attivo (Desametasone sodio fosfato + tobramicina). Chiedi al farmacista l'alternativa equivalente; per terapie in corso conferma sempre con il medico.
Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G
In sintesi
- Principio attivo
- Desametasone sodio fosfato + tobramicina
- Codice ATC
- S02CA06 · Organi di senso
- Rimborsabilità
- A Totale Carico Dell'Assistito
- Equivalente
- Si', disponibile
- Carente dal
- 15 ottobre 2021
- Fine presunta
- Non comunicata
Confezioni interessate
| Forma e dosaggio | AIC | Titolare | Carente dal | Fine presunta |
|---|---|---|---|---|
| «3 mg/ml + 1 mg/ml gocce auricolari, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori monodose da 0,25 ml | 040347039 | FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | 15 ottobre 2021 | - |
Motivo della carenza
Cessata commercializzazione definitiva
Fonte del dato: AIFA, Lista dei medicinali temporaneamente carenti.
Domande frequenti
Perché Combitimor è carente?
Secondo AIFA la carenza è dovuta a: cessata commercializzazione definitiva.
Quando torna disponibile Combitimor?
Il titolare non ha comunicato una data certa di rientro. Il farmaco resta nella lista AIFA finché la disponibilità non è ripristinata.
Esiste un'alternativa equivalente a Combitimor?
Sì, per Combitimor risulta disponibile un medicinale equivalente con lo stesso principio attivo (Desametasone sodio fosfato + tobramicina). Il farmacista può proporre l'alternativa equivalente a parità di sostanza; per le terapie in corso conferma sempre con il medico.
Cosa fare se non trovo Combitimor in farmacia?
Indicazioni AIFA: Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G
Avvertenza. Questa scheda ha scopo informativo e si basa sui dati pubblici AIFA aggiornati al 10 luglio 2026. Non sostituisce il parere del medico o del farmacista. Non interrompere ne modificare una terapia senza consulto medico.